Con decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge del 4 aprile 2012, n. 35, sono state modificate le regole per le variazioni anagrafiche attinenti il cambio di residenza con provenienza da altri comuni o dall’estero e all’interno dello stesso Comune (cambi di abitazione), nonché quelle riguardanti la cancellazione anagrafica per emigrazione in altro Comune o all’estero.
Dal 9 maggio 2012, infatti, alle dichiarazioni di variazione anagrafica rese dai cittadini, dovrà seguire da parte del Comune ricevente, la registrazione di tale variazione (iscrizione, cancellazione, cambio di abitazione) entro due giorni dalla data della dichiarazione resa dal cittadino.
Conseguenze pratiche di ciò saranno:
-La possibilità di ottenere i certificati di residenza e di stato di famiglia e altri documenti di anagrafe dal terzo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione: ciò vale per la prima iscrizione anagrafica e per i cambi di abitazione all’interno dello stesso Comune;
-La possibilità di ottenere i soli certificati di residenza e di stato di famiglia, limitatamente alle informazioni dichiarate, dal terzo giorno della presentazione della dichiarazione, mentre tutti gli altri documenti di anagrafe potranno essere ottenuti dall’ottavo giorno dalla data di dichiarazione resa: ciò vale per le iscrizioni di cittadini provenienti da altri Comuni.
Accertamenti.
Il Comune a seguito della dichiarazione resa di variazione anagrafica dispone, entro 45 giorni dalla data di ricezione, gli accertamenti che, in caso di esito negativo, cioè di non conformità con la dichiarazione resa, comportano conseguenze alquanto pesanti rispetto alle regole sinora praticate:
-In primo luogo avviene la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione resa;
-In secondo luogo, la dichiarazione non veritiera acquista rilievo penale e viene segnalata alla polizia giudiziaria e alle autorità di pubblica sicurezza (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000).
-Viene, inoltre, ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Qualora entro il termine dei 45 giorni previsti per gli accertamenti non vengano comunicati dal Comune al cittadino eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dall’art. 10-bis e 20 della legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto esistente alla data della data di dichiarazione. Opera cioè il “silenzio-assenso”.
Qualora, invece, a seguito degli accertamenti svolti, l’ufficiale di anagrafe provvede alla comunicazione al cittadino di requisiti mancanti o di accertamenti negativi emersi, l’interessato ha tempo 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del Comune interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni.
Modalità di presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione va presentata su moduli predisposti dal Ministero dell’Interno, recuperabili sul sito del Comune di Capraia Isola alla sezione Servizi Demografici.
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’articolo 65 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al d. Igs. n. 82/2005. che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Quindi:
-Attraverso lo sportello anagrafico del Comune di Capraia Isola;
-Con lettera raccomandata indirizzata al Comune di Capraia Isola – Ufficio Anagrafe – Via Vittorio Emanuele n. 26 – 57032 Capraia Isola
-Per fax, al seguente numero: 0586 – 905113
-Per via telematica inviando a: comunecapraiaisola@postacert.toscana.it;
Nota bene:
1. il Comune sta predisponendo un programma per ricevere la comunicazione in modo tale che l’autore sia identificato con l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi o, comunque, con credenziali di accesso rilasciate dal Comune medesimo.
2. Dalla circolare ministeriale è prevista anche la possibilità che la dichiarazione sia inviata con firma autografa tramite posta elettronica semplice, ma tale modalità non viene da noi consigliata a motivo della possibilità di dispersione del messaggio (es. arrivo come spam).
3. In tutti i casi sopra elencati è necessario che le dichiarazioni siano corredate dei documenti di riconoscimento del dichiarante e di eventuali componenti il nucleo familiare. Qualora si proceda per via telematica dichiarazioni e documenti di riconoscimento dovranno essere scansionati e trasmessi con il messaggio di posta elettronica.
Allegati:
–Allegato A
–Allegato B
–Autocertificazione titolo abitativo
–Circolare Ministero dell’Interno n. 9/2012
–DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO
–DICHIARAZIONE DI RESIDENZA con dichiarazione titolo abitativo
–INFORMAZIONI UTILI
Pagina aggiornata il 04/10/2024