Opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Italia.

Raccordo con gli Enti Locali, Consultazioni Elettorali

Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedl9 giugno 2025. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Italia.

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – in vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, con circolare n.21 dell’Ol aprile 2022, ha fornito, le indicazioni che di seguito si riportano.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dello scorso 31 marzo sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 en. 15, in data 20 gennaio- 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

  1. Contratto di lavoro a tutele crescenti- Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione;
  2. Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;
  3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinate, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;
  4. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;
  5. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.

Al riguardo, il Ministero, ha richiamato le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l’organizzazione dei procedimenti referendari, con particolare riferimento a quelli decorrenti dalla data di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.D.P.R. di indizione dei referendum.

A) PARITA’ Dl ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della Campagna referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generate e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

C) TERMINI E MODALITA’ Dl ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER I REFERENDUM
Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i locali mezzi di informazione, pubblicizzando l’allegato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero presso i consolati, oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it

D) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI
Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione dei referendum in oggetto, e quindi entro martedì 15 aprile 2025, ai sensi dell’art. 33, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, i Sindaci, o gli Assessori delegati di tutti i Comuni, con l’assistenza del segretario comunale, devono accertare l’esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l’arredamento delle sezioni elettorali.
Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell’art. 42, quinto comma, del d.P.R. n. 361/1957, una cabina deve essere destinata alle persone con disabilità.
Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti Io stemma della Repubblica e la scritta: “Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali”.
Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all’applicazione di un’etichetta autoadesiva – fornita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. – che sarà, per ciascuna consultazione, dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione stessa e, inoltre, per ciascuno dei cinque referendum, il numero d’ordine progressivo sopraindicato.

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Pagina aggiornata il 15/04/2025

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